Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce il ruolo primario dello spettacolo dal vivo nella crescita culturale, sociale, civile e morale dei cittadini e della comunità e a tale fine attua azioni positive volte a garantire pari opportunità nella produzione e nell'accesso alla fruizione.
      2. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale libera espressione del pensiero artistico, parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico della nazione, elemento della coesione dell'identità nazionale, strumento della diffusione della cultura italiana in Europa e all'estero, nonché strumento di integrazione culturale nel rispetto delle diversità nazionali e regionali e dell'integrazione multietnica sul territorio nazionale. La Repubblica riconosce altresì il valore economico dello spettacolo dal vivo quale strumento di promozione dell'economia nazionale e locale.
      3. La Repubblica, in conformità agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, promuove la produzione, la distribuzione e l'esercizio nel settore dello spettacolo dal vivo, con particolare attenzione alla contemporaneità e alle attività di sperimentazione e di ricerca, specie da parte delle giovani generazioni; promuove e tutela la salvaguardia delle tradizioni locali dello spettacolo dal vivo; tutela e valorizza i teatri storici e le strutture per lo spettacolo e il materiale documentario aventi valore di beni culturali. La Repubblica sostiene gli autori, gli artisti interpreti e gli operatori dello spettacolo dal vivo e ne

 

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tutela la libertà espressiva e la proprietà intellettuale.
      4. La Repubblica favorisce una diffusione armonica per qualità e per quantità dell'offerta di spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale e attua azioni positive volte a una crescita armonica di tale mercato, anche in termini di domanda e di infrastrutture, prestando particolare attenzione alle zone territoriali più svantaggiate.
      5. La Repubblica promuove la formazione professionale e universitaria nell'ambito dello spettacolo dal vivo e l'educazione ai diversi linguaggi artistici ed espressivi nelle scuole di ogni ordine e grado.
      6. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività, compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione:

          a) il teatro;

          b) la musica e l'opera lirica;

          c) la danza e il balletto;

          d) il circo, lo spettacolo viaggiante, lo spettacolo di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

      7. Le regioni adeguano la propria legislazione in materia ai princìpi, agli indirizzi generali e alle disposizioni della presente legge, ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.