1. La Repubblica riconosce il ruolo primario dello spettacolo dal vivo nella crescita culturale, sociale, civile e morale dei cittadini e della comunità e a tale fine attua azioni positive volte a garantire pari opportunità nella produzione e nell'accesso alla fruizione.
2. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale libera espressione del pensiero artistico, parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico della nazione, elemento della coesione dell'identità nazionale, strumento della diffusione della cultura italiana in Europa e all'estero, nonché strumento di integrazione culturale nel rispetto delle diversità nazionali e regionali e dell'integrazione multietnica sul territorio nazionale. La Repubblica riconosce altresì il valore economico dello spettacolo dal vivo quale strumento di promozione dell'economia nazionale e locale.
3. La Repubblica, in conformità agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, promuove la produzione, la distribuzione e l'esercizio nel settore dello spettacolo dal vivo, con particolare attenzione alla contemporaneità e alle attività di sperimentazione e di ricerca, specie da parte delle giovani generazioni; promuove e tutela la salvaguardia delle tradizioni locali dello spettacolo dal vivo; tutela e valorizza i teatri storici e le strutture per lo spettacolo e il materiale documentario aventi valore di beni culturali. La Repubblica sostiene gli autori, gli artisti interpreti e gli operatori dello spettacolo dal vivo e ne
a) il teatro;
b) la musica e l'opera lirica;
c) la danza e il balletto;
d) il circo, lo spettacolo viaggiante, lo spettacolo di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.
7. Le regioni adeguano la propria legislazione in materia ai princìpi, agli indirizzi generali e alle disposizioni della presente legge, ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.